Elezioni Amministrative – Iscrizione alle liste elettorali dei cittadini dell’Unione Europea

INFORMAZIONI In occasione delle elezioni comunali i cittadini di un altro Paese membro dell’Unione europea, residenti in Italia, hanno diritto di votare nel Comune di residenza e possono candidarsi alla carica di consigliere comunale.

INFORMAZIONI

In occasione delle elezioni comunali i cittadini di un altro Paese membro dell’Unione europea, residenti in Italia, hanno diritto di votare nel Comune di residenza e possono candidarsi alla carica di consigliere comunale.

Per poter beneficiare del diritto di elettorato attivo e passivo è necessario chiedere l’iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte.

REQUISITI

  • essere cittadini europei alla data delle elezioni;
  • essere residenti nel Comune, o aver presentato la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione;
  • possedere i diritti elettorali sia nello Stato di origine che in Italia;
  • non avere a carico un provvedimento giudiziario che comporti, per lo Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo.

COSA FARE

Occorre presentare la seguente documentazione:

  • domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte;
  • copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno. Tuttavia nell’anno di votazione inerente l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, il termine per la presentazione è non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione delle elezioni (quarantesimo giorno antecedente la data della votazione).

DOVE

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Sindaco e presentata con una delle seguenti modalità:

Nella domanda occorre dichiarare la cittadinanza, l’attuale residenza e l’indirizzo del paese di origine, la richiesta di iscrizione anagrafica, se non già iscritto e la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali.

COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO

Quando il cittadino comunitario viene iscritto nella lista elettorale aggiunta, il Comune invia a domicilio la tessera elettorale (valida solo per le elezioni Amministrative) con l’indicazione del seggio dove andare a votare.
Al momento del voto basta presentarsi al proprio seggio elettorale, nei giorni delle consultazioni, muniti della tessera e di un documento di riconoscimento idoneo.

L’iscrizione nelle predette liste elettorali aggiunte è valida fino a quando l’interessato non perde i requisiti d’iscrizione: condanna penale, emigrazione in Stato estero.

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Elettorale

– a Montalto di Castro capoluogo, in Piazza G. Matteotti n. 11 (piano terra)

Orari di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì mattina dalle 10:00 alle 12:00

Martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30

e-mail: elettorale@comune.montaltodicastro.vt.it

p.e.c:   demografici.comune.montaltodicastro@legalmail.it

Addetti al Servizio:

Sig.ra Di Antonio Vilma – tel 0766 870 102

e-mail: vilma.diantonio@comune.montaltodicastro.vt.it

Sig.ra  Raspizzu Simona – tel 0766 870 125

e-mail: simona.raspizzu@comune.montaltodicastro.vt.it

Sig. Litardi Alessio – tel 0766 870 105

e-mail: alessio.litardi@comune.montaltodicastro.vt.it

– a Pescia Romana, presso la Delegazione Comunale in Piazza delle Mimose n. 1

Orari di apertura al pubblico:

Il lunedì, giovedì e venerdì mattina dalle 10:00 alle 12:00

Il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30

e-mail: elettorale@comune.montaltodicastro.vt.it

p.e.c:  comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

Addetti al Servizio:

Pera Natascia – tel 0766 870 116

e-mail: natascia.pera@comune.montaltodicastro.vt.it

NOTE

I cittadini dell’Unione iscritti in occasione di precedenti elezioni amministrative possono esercitare il diritto di voto senza dover presentare una nuova istanza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo n. 197, art. 1, del 12/04/1996 che attua la direttiva 94/80/CE “Diritto di voto e di eleggibilità per le elezioni comunali da parte dei cittadini Ue che risiedano in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”.

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

18 Marzo 2024, 08:22