ICI

INFORMAZIONI UTILI SULL’ICI Nota informativa su calcolo ICI I versamenti dovranno essere eseguiti come sotto specificato: l’acconto da versare entro il 16 giugno deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente.

INFORMAZIONI UTILI SULL’ICI

Nota informativa su calcolo ICI

I versamenti dovranno essere eseguiti come sotto specificato:
l’acconto da versare entro il 16 giugno deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. La seconda rata, da pagare entro il 16 dicembre, dovrà essere versata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
E’ inoltre possibile pagare l’importo totale in un’unica soluzione, comunque entro il 16 giugno 2008.

Oltre al versamento sul c/c postale n. 16949034 intestato a “Comune di Montalto di Castro – Servizio Tesoreria” è possibile effettuare il versamento con le seguenti modalità:

1 – tramite bonifico bancario intestato a “Comune di Montalto di Castro – Servizio Tesoreria, presso la Cassa di Risparmio di Civitavecchia codice IBAN IT46Q0613039047000000080C01. Per i contribuenti che si avvarranno della suddetta facoltà è concessa una detrazione pari allo 0,20% sull’importo del versamento, da calcolare e detrarre direttamente dal contribuente stesso.
Coloro che utilizzeranno questo tipo di versamento dovranno avere cura di predisporre il bonifico con il codice fiscale del contribuente (non del versante) e gli elementi identificativi ai quali si riferisce il versamento( anno di imposizione – tipo di versamento- tipo di immobile )

2 – tramite modello F24.

Per l’anno in corso le aliquote e le detrazioni vigenti in questo Comune sono le seguenti:
Aliquota ordinaria 5‰ ( negozi, uffici, pertinenze seconda abitazione, aree edificabili)
Aliquota 4‰
– Terreni agricoli
– Abitazione principale e sue pertinenze
– Abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea diretta o collaterale entro il 2° grado
Detrazione da applicare € 258,23
Aliquota 7‰
– Unità immobiliare adibita a abitazione secondaria
– Opifici appartenenti alla categoria catastale D1

NOVITA’ 2008

Già dall’acconto del 16 giugno non si deve pagare l’ICI per l’abitazione principale e per le sue pertinenze, a seguito della pubblicazione del D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
L’abolizione dell’ICI non riguarda le prime case accatastate con categoria A1 – A8 – A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli), alle quali continua ad applicarsi l’aliquota del 4‰ con la detrazione annua di €.258,23.
L’ICI è inoltre abolita per i seguenti casi, assimilati all’abitazione principale:
– abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che vi risiedono.
– abitazioni di residenza di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e abitazioni regalarmente assegnate dall’IACP.
– abitazione tenuta a disposizione da un cittadino italiano residente all’estero.
– abitazione di proprietà di coniugi separati, anche per il coniuge non assegnatario che non possiede un’altra abitazione principale nel territorio nazionale.
Si ricorda che:
L’ABOLIZIONE DELL’IMPOSTA NON HA VALORE RETROATTIVO E VALE, PERTANTO, SOLO PER GLI IMPORTI DOVUTI A PARTIRE DAL 2008.
L’ICI rimane in vigore per tutti gli altri immobili di proprietà.

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Ultimo aggiornamento

10 Aprile 2021, 15:47