Autocertificazione – Semplificazione amministrativa – Decertificazione

Semplificazione Amministrativa – d.P.

Semplificazione Amministrativa – d.P.R. n 445/2000

– LA DECERTIFICAZIONE

DAL 1 GENNAIO 2012, A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2012 (LEGGE N. 183/2011) È FATTO DIVIETO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI RICHIEDERE ED ACCETTARE (AD ECCEZIONE DI SPECIFICHE DEROGHE) CERTIFICATI A CITTADINI ED IMPRESE.

PERTANTO GLI UFFICI COMUNALI POTRANNO RILASCIARE CERTIFICATI SOLO AD USO PRIVATO (SOGGETTI PRIVATI, AGENZIE DI INFORMAZIONI, RECUPERO CREDITI, STUDI LEGALI E NOTARILI) E TALI CERTIFICATI RECHERANNO, A PENA DI NULLITÀ, LA SEGUENTE DICITURA ” IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI”.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i cittadini si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 dpr 445/2000) o di certificazioni (art. 46).

Dal 15/09/2020, con il D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), i privati  non hanno più la facoltà ma l’obbligo di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo Unico della Documentazione Amministrativa (DPR n. 445/2000) e quindi sono tenuti ad accettare l’autocertificazione corredata del consenso del dichiarante per la richiesta di conferma della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati custoditi dall’amministrazione competente al rilascio della relativa certificazione.  

L’AUTOCERTIFICAZIONE DIVENTA A TUTTI GLI EFFETTI UN OBBLIGO E NON UNA MERA FACOLTÀ DISCREZIONALE.

 

Le norme sull’autocertificazione/dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà si applicano ai cittadini italiani e dell’unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

L’AUTOCERTIFICAZIONE RESA IN LUOGO DEI CERTIFICATI È IN ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO.

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

Le nuove disposizioni introdotte dalla l. n. 183/2011 con riferimento all’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000 riguardano la solo attività certificativa delle p.a.

Le autentiche di sottoscrizioni e le legalizzazioni di fotografie non sono atti certificativi, bensì essi sono una vera e propria procedura amministrativa volta ad attestare l’identità del sottoscrittore e la sua corrispondenza con la sottoscrizione e nel caso della legalizzazione di fotografia la corrispondenza tra sembianze riprodotte e generalità.

Le autentiche di sottoscrizioni e le legalizzazioni di fotografie non debbono dunque riportare la dicitura della quale discorre il comma 2 art. 40 del d.p.r. n 445/2000 come ora modificato dalla legge n. 183/2011.

LA DECERTIFICAZIONE NON SI APPLICA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE IN QUANTO NON È AMMISSIBILE L’AUTODICHIARAZIONE NEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO, MENTRE PER QUANTO RIGUARDA I CERTIFICATI DI GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI DA PRESENTARE A PP.AA. , ESSENDO A TUTTI GLI EFFETTI “CERTIFICATI” , SONO SOTTOPOSTI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI.

 

L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA NON È TENUTA AD ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE.

– L’IMPOSTA DI BOLLO E I DIRITTI DI SEGRETERIA

I certificati anagrafici/autentiche di sottoscrizione/autentiche di copie sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine (art.1, All. A, DPR n.642/1972) e/o a diritti di segreteria (tabella D Legge n.604/1962 e art. 27 del d.L. n.55/1983); essi possono essere rilasciati in esenzione SOLO per gli usi espressamente previsti dalla legge (il certificato/autentiche di sottoscrizione ecc prodotti a privato sono normalmente fuori dalla tab. B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642), nonché da specifiche leggi speciali. È quindi previsto il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria pari rispettivamente ad € 16,00 + € 0,52 per ciascun certificato/autentica di sottoscrizione.

Nel caso di diritto all’esenzione dall’imposta di bollo, in ottemperanza della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 29.03.2010, è a carico del richiedente indicare OBBLIGATORIAMENTE l’uso al quale il certificato/autentica di sottoscrizione ecc. è destinato e la norma che lo prevede; uso e norma saranno riportati dal funzionario sul documento.

L’acquisizione di tale notizia, poiché è conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra fra i fini istituzionali e pertanto NON costituisce violazione della privacy.

In tal caso è previsto il pagamento dei soli diritti di segreteria nella misura di € 0,26.

Richieste di esenzione generiche o del tipo “Uso Amministrativo” o “art.4, tab.B., d.P.R. 642/1972”, o che non siano coerenti con il tipo di documento richiesto, non verranno prese in considerazione in quanto non pertinenti.

Le certificazioni, le copie ed estratti dei registri dello Stato Civile sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria (art. 7, comma5, L. 29/12/1990 n. 405).

 

RESPONSABILITA’ PER OMESSO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell’art. 25 del d.p.r. 642/1972 chi non corrisponde, in tutto od in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta.


Ultimo aggiornamento

10 Aprile 2021, 19:52