Nella seduta del Consiglio comunale, con deliberazione n. 18 in data 31/07/2018 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e per la disciplina del registro delle Diposizioni Anticipate di Trattamento.
Con delibera di Giunta n. 233 del 23/08/2018, la stessa ha individuato il Servizio competente e approvato le modulistica riferita al DAT
Dal 31.01.2018 è entrata in vigore la Legge n.219/2017 avente ad oggetto “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ovvero il cosiddetto testamento biologico.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può, attraverso le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Fermo restando che il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nelle stesse disposizioni anticipate è prevista l’indicazione di una persona di sua fiducia (“fiduciario”), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della DAT o con un atto successivo che verrà allegato alla dichiarazione stessa.
Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia in merito alle volontà del disponente.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro.
Nel caso in cui il disponente, residente a Montalto di Castro, decida di provvedere tramite scrittura privata da consegnare personalmente all’Ufficio di Stato Civile, dovrà personalmente recarsi in P.za Giacomo Matteotti, n.11 – previo appuntamento da concordare con l’Ufficio di Stato Civile telefonando al n. 0766870102/01/05 ovvero inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:
statocivile@comune.montaltodicastro.vt.it e/o anagrafe@comune.montaltodicastro.vt.it
L’Ufficio provvede all’annotazione della DAT in apposito registro cartaceo che tuttavia NON è collegato ad oggi ad alcun fascicolo elettronico sanitario, con rilascio di ricevuta di avvenuta presentazione/deposito presso la Casa Comunale.
Insieme alla disposizione anticipata di trattamento deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del disponente e l’accettazione della nomina da parte del fiduciario con la relativa copia del documento di identità in corso di validità. Con le stesse forme di cui sopra, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2018 dell’08/02/2018 l’Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità e alla residenza del consegnante nel Comune – e a riceverla.
Per le ulteriori informazioni e modalità di compilazione ci si può rivolgere alle diverse associazioni presenti sul territorio nazionale.
Pagina aggiornata il 21/06/2024