Whistleblowing – Segnalazione Illeciti

CHI È IL WHISTLEBLOWER Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

CHI È IL WHISTLEBLOWER

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

 

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

  • generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito del Comune;
  •  una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
  •  se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o segnalazione;
  • l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
  • Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

 

LE GARANZIE PER IL SEGNALANTE

È fatto divieto di rivelare l’identità del segnalante nell’ambito di:

– Un procedimento penale fino alla chiusura delle indagini preliminari;

– D’inanzi alla Corte dei Corti (fino alla chiusura della fase istruttoria) ovvero nell’ambito di un procedimento disciplinare, nel caso in cui la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Fa eccezione la possibilità di utilizzare la segnalazione in presenza di consenso del segnalante, nel caso in cui, nell’ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione risulti fondata – in tutto o in parte – sulla segnalazione e l’identità del “whistleblower” sia indispensabile per esercitare il diritto di difesa.

 

CHI PUO’ EFFETUARE LA SEGNALAZIONE

– I dipendenti interni del Comune di Montalto di Castro;

– I lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Montalto di Castro.

 

CHI PUO’ EFFETUARE LA SEGNALAZIONE

Chi intendone segnalare un illecito o una irregolarità all’interno dell’Amministrazione comunale (di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico) possono segnalare accedendo alla seguente link:

Applicazione – WHISTLEBLOWING (l’acceso deve avvenire tramite browser Chrome o Firefox)

 

ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE L’APPLICAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA POLICY E IL MANUALE D’USO.

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

10 Aprile 2021, 14:40