Ordinanza del Presidente Regione Lazio n. Z00011 del 18/03/2020 – Integrazione all’Ordinanza del Presidente Regione Lazio n. Z00010 del 17/03/2020

  Il Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell’art.

Data:
20 Marzo 2020

 

Il Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con ordinanza n. Z00011 DEL 18/03/2020 ha disposto:

1) La misura di cui al punto 1) dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010, non si applica, oltre che alle farmacie e alle attività di commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica:

– alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
– alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici;
– alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su rete stradale, sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service.

 

 

 

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Ultimo aggiornamento

20 Marzo 2020, 00:00