Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno 2024 – Certificati di iscrizione alle liste elettorali in formato digitale – Richiesta a mezzo pec e servizio ANPR

E’ data la possibilità (art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n.

Data:
26 Aprile 2024

E’ data la possibilità (art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77) ai soggetti titolari di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato – i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all’originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.

Le richieste di rilascio dei certificati dovranno essere fatte pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

da parte dei vari soggetti titolari a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati: promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato) ed essere accompagnate da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all’eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolari).

Si comunica, inoltre , che dal 4 marzo 2024 sono attivi sul portale dell’ANPR (https://www.anagrafenazionale.interno.it/) nuovi servizi che consentono ai cittadini di consultare, in modalità telematica, i propri dati elettorali e di scaricare, in formato digitale, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

I servizi e la guida per il cittadino sono disponibili nell’Area riservata a cui è possibile accedere tramite la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS, eIDAS).

Il certificato individuale contiene i dati previsti dall’allegato 1 del decreto del Ministero dell’interno del 17 ottobre 2022 e può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati, benché non riporti il numero di iscrizione nelle liste elettorali.

Tale dato continuerà ad essere riportato nei certificati digitali collettivi rilasciati dai comuni secondo quanto previsto dal predetto art. 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021.

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Ultimo aggiornamento

26 Aprile 2024, 18:05