Strutture ricettive all’aria aperta

Ai sensi dell’art. 2 del R.

Data:
18 Gennaio 2024

Ai sensi dell’art. 2 del R.R. 8/2008 ss.mm.ii., sono strutture ricettive all’aria aperta:

  1. i campeggi;
  2. i villaggi turistici;
  3. le aree attrezzate per la sosta temporanea.

 Caratteristiche:

  1. ) I campeggi sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie complessiva della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unità abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie totale della struttura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
  2. ) I villaggi turistici sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie complessiva della struttura, per la sosta e il soggiorno in bungalows ed altre unità abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie totale della struttura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento
  3. ) Le aree attrezzate per la sosta temporanea, di seguito denominate aree di sosta, sono le aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive.

REGIME DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ: SCIA/SCIA UNICA

Ai sensi del D.LGS 222/2016TABELLA A – SEZIONE I – Attività commerciali e assimilabili- SEZIONE I – 4. “STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI”  e dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 18/2008 ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche, l’avvio dell’attività è in regime di SCIA.

1. Nella SCIA, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (www.impresainungiorno.gov.it) sono indicati:

  1. ) la denominazione della struttura;
  2. ) l’indirizzo della struttura e la relativa ubicazione;
  3. ) i dati del titolare dell’azienda o del rappresentante legale in caso di società, nonché i dati relativi alla società stessa;
  4. ) gli estremi identificativi del titolo abilitativo edilizio alla realizzazione alla struttura;
  5. ) l’indicazione della capacità ricettiva, del periodo di apertura della struttura;
  6. ) l’esercizio del servizio di somministrazione di alimenti e bevande con l’eventuale indicazione di esercitare lo stesso anche nei confronti delle persone non alloggiate;
  7. ) l’attribuzione, conferma o variazione della classificazione;
  8. ) l’eventuale stagionalità dell’esercizio.

2. Alla SCIA sono allegati:

  1. ) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, attestante l’assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
  2. ) l’atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;
  3. ) la relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, ai sensi della normativa vigente, di descrizione generale della struttura ricettiva attestante la conformità della stessa alla normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, urbanistica ed edilizia con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche;
  4. ) la planimetria, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi della normativa da allegare alla relazione tecnica di cui al punto c), redatta in scala opportuna con l’individuazione dell’ubicazione della struttura, della sua destinazione d’uso e corredata di una chiara legenda che consenta l’identificazione di tutti i requisiti minimi strutturali, o della classificazione di appartenenza, richiesti;
  5. ) il regolamento interno;
  6. ) i pareri e/o nulla osta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, salute, sicurezza ed accessibilità dei luoghi.

3. Il titolare o il gestore della struttura provvede altresì:

  1. ) a segnalare, mediante SCIA da presentare al SUAP le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione in precedenza segnalati, almeno 30 giorni prima del loro verificarsi;
  2. ) comunicare, preventivamente al comune, i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari, almeno 90 giorni prima del verificarsi degli eventi stessi;
  3. ) stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e dei mezzi ospitati.

4. I titolari o gestori delle attività a carattere stagionale che hanno presentato la SCIA 13 sono tenuti a presentare nuova SCIA solo nei casi eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione in precedenza segnalati, almeno 30 giorni prima del loro verificarsi.

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Ultimo aggiornamento

18 Gennaio 2024, 17:19