Denuncia iniziale
I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d’uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
Denuncia di cessazione
La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente al Servizio Tributario mediante apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Montalto di Castro (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dichiarata.
Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio. Nei suddetti casi, l’utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro il termine di 6 mesi dalla consegna dell’avviso bonario di pagamento o dalla notifica della cartella esattoriale relativi al tributo annuo di cui si chiede lo sgravio