Ricorso avverso gli atti tributari e procedura di reclamo-mediazione per i tributi locali

  • Servizio attivo

Dal 2016, i ricorsi tributari fino a € 20.000 sono reclamo, con 90 giorni per mediazione. Vecchia procedura per ricorsi presentati entro il 2015.


A chi è rivolto

Destinatari principali:

  1. Cittadini contribuenti: Persone fisiche che ritengono di aver subito un accertamento errato o un'imposta non dovuta.
  2. Imprese e professionisti: Soggetti che operano sul territorio e sono oggetto di accertamenti tributari locali.
  3. Enti e associazioni: Enti non profit, associazioni o fondazioni che sono soggetti a tributi locali.
  4. Proprietari di immobili: Coloro che ricevono avvisi di accertamento per imposte legate al possesso o utilizzo di immobili.
  5. Amministratori di condominio: Nel caso di tributi legati agli immobili condominiali.

Reclamo-Mediazione:

  • Questa procedura è obbligatoria per i contenziosi di importo inferiore ai 50.000 euro e si applica prima di poter presentare un ricorso alla Commissione Tributaria.
  • Il reclamo può essere rivolto agli enti locali (come il comune) che hanno emesso l'atto, con lo scopo di ottenere una revisione prima di intraprendere azioni legali.
  • L’obiettivo della mediazione è raggiungere una soluzione concordata tra le parti, evitando così un ricorso formale e costose lungaggini giudiziarie.

Descrizione

Il ricorso avverso gli atti tributari e la procedura di reclamo-mediazione sono strumenti per i contribuenti che vogliono contestare tributi locali come IMU, TARI, o TASI.

Ricorso Avverso gli Atti Tributari:

  • A chi è rivolto: Cittadini, imprese, e proprietari di immobili che ricevono avvisi di accertamento o cartelle di pagamento.
  • Procedure: Il ricorso va presentato alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell'atto. Se il giudizio non è soddisfacente, si può ricorrere in appello alla Commissione Regionale.

Reclamo-Mediazione:

  • Obbligatorio per controversie sotto i 50.000 euro.
  • A chi è rivolto: Stessi soggetti del ricorso.
  • Scopo: Raggiungere un accordo con l’ente locale in 90 giorni per evitare il contenzioso. Se fallisce, si può procedere con il ricorso.

La mediazione è più rapida e meno costosa, e spesso permette una riduzione delle sanzioni.

Come fare

  • Ricorso-reclamo ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
    Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro, il contribuente deve presentare ricorso-reclamo al Comune, a pena di improcedibilità del ricorso.
    L’istanza va presentata con le stesse modalità previste per il ricorso e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.
    Trascorsi 90 giorni senza che sia stato comunicato l’accoglimento del ricorso-reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, depositando il ricorso reclamo che vale come ricorso.
    Al ricorso reclamo deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare.
  • Ricorso
    Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il contribuente deve presentare ricorso contro il provvedimento del Comune, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a pena di inammissibilità, dalla data di ricevimento dello stesso (vedi modello).Il ricorso, contenente l’esposizione delle proprie ragioni in fatto e in diritto ed intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, Via M.Romiti, 80 – 01100 – Viterbo, deve essere presentato al Comune con una delle seguenti modalità:

    • notifica dell’atto secondo le norme dell’art. 137 e seguenti del codice di procedura civile
    • spedizione dell’atto mediante raccomandata A/R in plico senza busta (prendere il ricorso piegarlo spillandolo, poi sulla facciata piegata scrivere l’indirizzo del Comune – Piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro)
    • consegna diretta del ricorso all’impiegato addetto presso l’Ufficio Protocollo (Piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro).

Il contribuente deve, inoltre, entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale (vedi art. 22 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546), depositando il proprio fascicolo.

Il contribuente può proporre il ricorso personalmente, qualora il valore dell’atto impugnato sia di importo inferiore a € 3.000,00. Viceversa vi è l’obbligo dell’assistenza da parte di un difensore abilitato (avvocato, commercialista, ragioniere, perito ecc. iscritto nel relativo albo professionale).
Il contribuente può chiedere alla Commissione Tributaria la discussione in pubblica udienza alla quale può presenziare; tale richiesta va indicata direttamente nel ricorso, ricorso-reclamo o proposta con successiva istanza da presentare in Comune e presso la segreteria della Commissione Tributaria.
La mancata presentazione del ricorso rende definitivo l’atto e legittima la riscossione della pretesa tributaria del Comune.

Approfondimenti sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze www.finanze.it dove è possibile trovare i modelli fac-simile.

Cosa serve

Per avviare un ricorso avverso gli atti tributari o una procedura di reclamo-mediazione per i tributi locali, è necessario avere la seguente documentazione e rispettare specifici requisiti:

  • Copia dell'atto contestato
  • Dati del contribuente
  • Motivazione del ricorso o reclamo
  • Documentazione a supporto

Cosa si ottiene

Presentando un ricorso avverso gli atti tributari o attivando la procedura di reclamo-mediazione per i tributi locali, è possibile ottenere vari risultati, a seconda dell'esito della contestazione.

Procedura di Reclamo-Mediazione:

  • Accordo con l'ente: Se la mediazione va a buon fine, si raggiunge un accordo con l'ente locale, che può portare a:
    • Riduzione delle somme dovute: Una diminuzione dell'importo complessivo delle imposte o delle sanzioni.
    • Sanzioni ridotte: Spesso, l'ente offre una riduzione delle sanzioni originariamente previste.
    • Revoca dell'atto: In alcuni casi, l'ente potrebbe riconoscere l'errore e annullare completamente l'atto.
  • Fallimento della mediazione: Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può procedere con il ricorso alla Commissione Tributaria.

Ricorso Avverso gli Atti Tributari:

  • Sentenza favorevole al contribuente: Se la Commissione Tributaria accoglie il ricorso, si può ottenere:
    • Annullamento totale o parziale dell'atto: L'ente può essere obbligato ad annullare l'accertamento o a ridurre l'importo dovuto.
    • Rimborso di somme già pagate: Se il contribuente ha pagato somme non dovute, può ottenere un rimborso.
  • Sentenza favorevole all'ente: Se la Commissione respinge il ricorso, il contribuente sarà tenuto a pagare l'intero importo contestato, più eventuali interessi e sanzioni.

Tempi e scadenze

Tempistica: Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto; per la mediazione, i termini sono gli stessi.

Quanto costa

Costi del Ricorso Avverso agli Atti Tributari:

  1. Spese di bollo: È necessario pagare un bollo per la presentazione del ricorso, che solitamente è di € 27 per il ricorso.
  2. Compenso per professionisti: Se si decide di avvalersi di un commercialista o di un avvocato, ci saranno costi per i loro servizi, che possono variare in base alla tariffa oraria o al compenso concordato.
  3. Eventuali spese di trasferta: Se necessario, potrebbero esserci costi di trasferta per partecipare alle udienze.

Costi della Procedura di Reclamo-Mediazione:

  1. Spese di bollo: Anche per il reclamo-mediazione è previsto un costo di bollo, generalmente inferiore a quello del ricorso.
  2. Compenso per professionisti: Se si ricorre a un professionista per assistere nella mediazione, si applicano costi simili a quelli del ricorso.
  3. Costi di invio: Se il reclamo viene inviato tramite raccomandata o altro mezzo, ci saranno costi per l'invio.

Considerazioni Finali:

  • Rimborso delle spese legali: In caso di esito favorevole, è possibile chiedere il rimborso delle spese legali all'ente locale, anche se non sempre viene accolto.
  • Costi variabili: I costi specifici possono variare in base alla regione, alla complessità della questione e alla professionalità scelta per assistere il contribuente.

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Settore VII – Tributi, SUAP ed Attività Produttive

Il Settore 7 del Comune che si occupa di Tributi, SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), Commercio, Attività Produttive e Agricoltura gestisce:

  1. Tributi:
    • Gestione e amministrazione delle tasse comunali e tributi locali (IMU, TARI, ecc.).
    • Assistenza e informazioni ai cittadini riguardo le imposte.
  2. SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive):
    • Coordinamento e semplificazione delle pratiche per l’avvio e la gestione delle attività produttive e commerciali.
    • Fornitura di supporto e autorizzazioni per imprese e commercianti.
  3. Agricoltura:
    • Supporto e regolamentazione delle attività agricole.
    • Promozione dello sviluppo rurale e gestione dei fondi per l’agricoltura.

Piazza G. Matteotti, 11

Argomenti:

Pagina aggiornata il 03/10/2024

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