A chi è rivolto
Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
Descrizione
L'accesso documentale, previsto dal capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i., permette a un soggetto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse. Il soggetto deve detenere un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
L'accesso civico, previsto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati detenuti della Pubblica Amministrazione per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nel caso sia stata omessa o parziale.
L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere dati, informazioni e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
Come fare
L’istanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento che detiene il documento - riferimento dell'ufficio (indirizzo, orari apertura al pubblico, email, pec, numero di telefono per informazioni e appuntamento).
Cosa serve
Per la presentazione dell'istanza di accesso agli atti occorre:
- compilazione del modulo online in tutte le sue parti;
- allegati documenti richiesti (carta identità e altri, se previsti).
Cosa si ottiene
Visione presso l'ufficio competente o copia dei documenti, informazioni o dati richiesti, secondo le modalità scelte nel modulo (email-pec-posta). Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l’amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet e a darne opportuna comunicazione al richiedente.
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l’istanza si intende respinta. In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Quanto costa
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
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