A chi è rivolto
Coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge vengono iscritti d’ufficio.
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287, se non già iscritti negli albi definitivi, possono iscriversi nei rispettivi elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.
Descrizione
In ogni Comune, una Commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali, predispone, ogni due anni, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d’assise di appello.
Come fare
La Commissione Comunale di cui sopra effettua gli aggiornamenti verificando i requisiti prescritti dalla legge e predisponendo l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Presidente del tribunale ed alla Corta d’Appello di Roma.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d’assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’assise d’appello.
Cosa serve
I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, buona condotta morale e godimento dei diritti civili e politici;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di assise;
- licenza di scuola medio di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello.
Cosa si ottiene
Ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
Tempi e scadenze
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) dal 01 Aprile al 31 Luglio. Gli elenchi vengono pubblicati dal 1 al 15 novembre per 10 giorni all’Albo Pretorio.
Ulteriori informazioni
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall’ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
- i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
- i membri del Parlamento;
- i Commissari delle regioni;
- i componenti gli organi delle regioni previsti dall’art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali;
- i prefetti delle province.
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