Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e coabitanti.
La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sezzo sia di sesso diverso. Le due persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate – fra loro o con terzi – da matrimonio o unione civile.
COSA SERVE E DOVE CI SI RIVOLGE
Per la costituzione formale delle convivenze di fatto
Si tratta di una possibilità con “poche formalità” e non risulta un obbligo per chi già convive, non bisogna essere né coniugati né uniti civilmente con altra persona; è possibile anche tra persone dello stesso sesso.
Ci si rivolge all’anagrafe del comune dove è situato l’alloggio sede della convivenza compilando il modello A.
Da questa semplice indicazione la legge fa discendere alcuni diritti; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall’avvocato.