Descrizione
IL SINDACO
Visto l’art. 1932 del Codice dell’arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
RENDE NOTO
che l’ELENCO nominativo dei giovani compresi nella lista di leva dei nati nell’anno 2009, trovasi affisso da oggi e per quindici giorni consecutivi, all’Albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale di questo comune.
Chiunque può prenderne visione e denunciare al capo della amministrazione i giovani sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell’elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell’elenco stesso e delle liste di leva.
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Lista provvisoria di leva - Art. 1935:
- La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.
- I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministraz ioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizion e.
- Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco , nell’albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l’elenco con al tre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.