Non comprate un cane. Un amico non si compra, si adotta!
Non costa nulla ma vale molto, vieni a trovarci.
L’amministrazione comunale negli ultimi anni, con notevole sforzo economico, si è impegnata, nella realizzazione di un nuovo canile comunale in località Castellaccia. Nato per ospitare 80 cani è stato successivamente ampliato ed attualmente sono presenti circa 150 cani, di varie razze, puri e meticci, cuccioli e adulti.
Il canile nasce per combattere il randagismo e favorire l’adozione degli animali; essendo pubblico non ha ovviamente fini di lucro, è gestito direttamente da parte del Comune con proprie strutture e proprio personale coadiuvato da associazioni protezionistiche.
Offre ai cani abbandonati un rifugio temporaneo in attesa di una nuova casa.
Adottare un cane del canile costituisce senza dubbio un gesto di civiltà. Prima di acquistare un cane, infatti, perché non rivolgersi al canile, dove tanti cani abbandonati e soli aspettano un nuovo padrone?Al canile comunale si possono trovare cani di tutte le età e di tutte le dimensioni. Se si desidera veramente un cane, non è necessario che sia di razza: un cane randagio può essere un vero amico, capace di dare moltissimo senza chiedere niente di speciale in cambio, se non il nostro amore e il nostro rispetto.Al Canile Comunale i cani vengono dati in adozione gratuitamente, vaccinati, provvisti di libretto sanitario, dotati di microchip e, se femmine, già sterilizzate.Quando si sceglie un cane, non bisogna mai lasciarsi guidare o persuadere dalle emozioni. Un’adozione responsabile e duratura deve essere ben ponderata: il cane deve essere compatibile con la nostra condizione di spazio/tempo/disponibilità economica.Tutti gli animali richiedono infatti sia spazio che tempo, ma in misura diversa.
Modalità di adozione:
Le persone che decidono di adottare devono fornire idonee garanzie di benessere e di buon trattamento come prevedono le disposizioni di legge in materia (Legge Quadro 281/91).Per la verifica viene effettuato un colloquio preliminare. Non vengono affidati animali per conto terzi, al momento dell’affido è indispensabile esibire un documento d’identità.
L’anagrafe canina nazionale è il registro dei cani identificati con microchip o tatuaggio in Italia.Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.Oltre a rendere più facile la restituzione al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, garantisce la certezza dell’identificazione del cane, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni, favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.
Il Microchip
È obbligatoria l’identificazione dei cani tramite il microchip.
I vantaggi derivanti da questo sistema di registrazione sono molteplici:– immediata identificazione del padrone di un animale smarrito;– inibizione degli abbandoni, in quanto il cane porta per sempre in sé il nome del proprietario che, in caso di abbandono o incuria andrebbe incontro a sanzioni.– è completamente indolore per l’animale;
– è innocuo, non interagisce con l’organismo dell’animale, non contiene batterie nè altri componenti dannosi;
– è rapido da applicare e inalterabile nel tempo;
– identificazione immediata e inconfutabile;
– non lascia segni visibili.Devono essere identificati mediante microchip tutti i cani:– entro 60 giorni dalla nascita.
– già iscritti all’Anagrafe Canina che hanno il tatuaggio illeggibile;
– già iscritti all’Anagrafe Canina con tatuaggio leggibile ai fini del rilascio del “Passaporto Europeo per cani, gatti e furetti”;Dove rivolgersi
Qualsiasi veterinario Libero Professionista accreditato.
Servizio veterinario della ASL.
Distretti
Distretto | Comune Principale | Comuni | Telefono |
---|---|---|---|
1 | Montefiascone | Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Civitella d’Agliano, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano |
0761.83.33.12/13 |
2 | Tarquinia | Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Monte Romano, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania |
0766.85.60.14 |
3 | Viterbo | Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Celleno, Soriano nel Cimino, Viterbo, Vitorchiano | 0761.30.06.56 |
4 | Vetralla | Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Caprinica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia |
0761.47.77.42 |
5 | Civita Castellana | Calcata, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabbrica di Roma, Faleria, Gallese, Orte, Valleranno, Vasanello, Vignanello, Nepi |
0761.59.23.02/03/04 |
Il regolamento CE n°998/2003 e successive modifiche, stabilisce che cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi nell’unione Europea devono essere in possesso del Passaporto.
Per il rilascio del PASSAPORTO EUROPEO sono necessari i seguenti documenti:
– Tatuaggio leggibile (valido fino al luglio 2012) o microchip;
– Libretto sanitario, cioè iscrizione alla propria anagrafe canina della ASL di appartenenza;
– Vaccinazione antirabbica, se è la prima o c’è stata un’interruzione rispetto ad un ciclo annuale devono trascorrere almeno 22gg. dalla data di effettuazione a quella del rilascio del passaporto;
– Titolazione degli anticorpi, necessaria solo per entrare in Gran Bretagna, Irlanda, Malta e Svezia e nel caso si debba rientrare in Italia provenendo dai paesi extraeuropei;
– Cuccioli inferiori a tre mesi bisogna informarsi presso i paesi di destinazione;
– È indispensabile venire muniti di codice fiscale del titolare del cane;
– Occorre portare l’animale per visita o controllo del microchip;
– Ricevuta di versamento di € 34,00 da versare sul c/c 11438017 intestato all’ASL VT servizio veterinario, causale: rilascio Passaporto Europeo.
– È possibile produrre un certificato medico attestante la buona salute dell’animale e lettura microcip e pagare cosi €19,00 (comprensivi di rilascio passaporto e registrazione vaccinazioni);
– Il passaporto europeo viene rilasciato presso l’ufficio di Viterbo in via M.LLO Romiti il giovedì mattina. Recapito telefonico 0761/300663.
Trasporto in Aereo
Ogni compagnia aerea ha le sue regole, per questo motivo, prima di mettersi in viaggio, è consigliabile contattare la compagnia aerea prescelta.
In genere tutte le compagnie consentono agli animali di piccola taglia di viaggiare accanto ai loro padroni, purché custoditi in gabbie con fondo impermeabile.
La cura dell’animale è a carico dei passeggeri.
Per gli animali di taglia medio/grande, invece, se il peso del cane sommato a quello del trasportino supera i 10 kg, l’animale dovrà viaggiare nella stiva in una gabbia rinforzata.
Trasporto in Auto
Il trasporto di un animale domestico in auto è consentito a condizione che l’animale non costituisca impedimento o pericolo per la guida.
Il trasporto di più animali domestici è permesso purché gli animali siano custoditi in un’apposita gabbia o contenitore oppure nel vano bagagli diviso da rete o altro materiale adatto.
L’articolo del Codice della strada che regola il trasporto in auto di animali domestici è l’articolo 169.
Trasporto in Autobus
Sui mezzi del Cap possono salire solo animali di piccola taglia (chiusi in contenitori non più grandi di cm 50x30x30) e cani di piccola taglia muniti di museruola e al guinzaglio.gli altri animali , di dimensioni maggiori, possono essere trasportati solo in contenitori non più grandi di cm 40x60x80, pagando regolare biglietto. Può viaggiare gratuitamente solo un animale per passeggero accompagnatore.
Trasporto in Moto
Il trasporto di un animale su un veicolo a due ruote è consentito a condizione che l’animale non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Il trasporto è permesso purché gli animali siano custoditi in appositi contenitori o gabbie che non possono sporgere rispetto all’asse mediana del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo, oltre i 50 cm. Inoltre i contenitori o le gabbie devono essere assicurati e non devono limitare o impedire la visibilità al conducente. L’articolo del Codice della sarda che regola il trasporto in moto di animali domestici è l’articolo 170.
Trasporto in Taxi
È a discrezione di chi conduce il taxi, non vi sono al momento delle leggi che lo regolamentano. È consigliabile contattare il centralino e avvisare della presenza dell’animale, in modo che venga inviato un tassista disposto a trasportare l’animale. Il trasporto non impone il pagamento di una sopratassa, né vi sono obblighi di tenere il cane in gabbai o nel trasportino.
Trasporto in Traghetto
Il trasporto è consentito ai cani se tenuti a guinzaglio e museruola, mentre i gatti devono viaggiare nel trasportino. I cani di piccola taglia possono rimanere in cabina con i padroni, a patto che nella cabina non sia occupata da altri passeggeri. Se il cane è di taglia media o grande deve essere sistemato in appositi “canili a bordo” sul ponte.Il costo del biglietto per cani e gatti varia a seconda della compagnia scelta e si tratta di una quota fissa indipendente dalla tratta.
Nelle navi da crociera non sono ammessi animali di nessuna taglia e in via eccezionale cani piccoli.
Trasporto in Treno
REGOLE GENERALI
Le regole per il trasporto degli animali domestici variano in base alle dimensioni dell’animale e alla tipologia del treno.
L’animale è ammesso se è accettato dagli altri clienti e non arreca disturbo agli altri viaggiatori, inoltre è importante sapere che non deve essere collocato su sedile, cuccetta o letto.
CANI E GATTI E PICCOLI ANIMALI
Cani, gatti e altri piccoli animali domestici devono obbligatoriamente essere trasportati negli appositi contenitori di dimensioni non superiori a 70x50x30. Viaggiano gratuitamente nella prima e nella seconda classe su tutte le tipologie di treno ad eccezione di alcuni tipi di EUROSTAR (chiedere informazioni prima del viaggio).
CANI DI MEDIA-GROSSA TAGLIA
Può essere trasportato solo un cane di media o grossa taglia, con guinzaglio e museruola nei seguenti modi e tipologie di treno:
• Espressi
• Intercity(IC), Intercity plus (IC Plus), Intercity night (ICN) negli ultimi sei posti dell’ultima carrozza di 2^ classe
• Regionali: in questi treni i cani devono restare vicino alle porte di salita della carrozza con esclusione dell’orario
7-9 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì
• Carrozze cuccette, vetture comfort, Excelsior ed Excelsior E4 e vagoni letto è obbligatoria la prenotazione dell’intero compartimento.
Sui treni Eurostar sono ammessi esclusivamente gatti e altri piccoli animali in contenitori di 32x32x50, gli altri animali non possono viaggiare.
CANI GUIDA
I cani guida per persone non vedenti sono ammessi, gratuitamente, su tutti treni, anche quando la persona non vedente è accompagnata. Per il viaggio in vagone letto o con cuccette è obbligatoria la prenotazione dell’intero compartimento.
COSTI E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Il prezzo è del 50% della classe e del treno utilizzato, mentre per il servizio cuccetta o VL o Excelsior il prezzo per treno espresso di 2^ classe ridotto del 50%.
Il trasporto è ammesso, solo se il proprietario ha effettuato per il proprio animale una prenotazione al momento dell’acquisto del biglietto. Il posto di fronte al viaggiatore con il cane non è prenotabile da altro cliente.
IMPORTANTE
Il regolamento di Trenitalia prevede l’obbligo di esibire in treno il certificato di iscrizione all’anagrafe canina.
In caso di mancata esibizione è prevista una penalità e occorre scendere dal treno.
CODICE PENALE
Art. 500
DIFFUSIONE DI MALATTIA DEGLI ANIMALI
1. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa I’ammenda è fino a L.4.000.000
Art. 544-ter
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 638
UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato (introdotto dalla L. 189/04), a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.
Art. 659
DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila (162 bis, 654, 657, 703).
2. Si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità (162).
Art. 672
OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
1. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito con I’ammenda fino a L.500.000. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Art. 727
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita’ e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. (Cosi sostituito dal’art. 3 L 189/04)Deliberazione della giunta regionale n. 394 del 29/05/2009
L.R. 34/97 – DGR n. 920/2006 istituzione osservatorio per i diritti degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo – Attività di promozione dell’anagrafe canina regionale
Pagina aggiornata il 06/08/2024